Norma privacy
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole per le telecamere e i sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Le novità maggiori sono un nuvo modello di informativa per i sistemi collegati con le forze di polizia e particolari approfondimenti per i Comuni e le forze dell'ordine.
Il provvedimento generale tiene conto degli interventi legislativi adottati in materia dal 2004 ad oggi (quelli che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, le norme regionali che hanno incentivato l'uso di telecamere) delle osservazioni di Comuni e del Ministero dell'interno, nonchè delle numerose richieste e segnalazioni pervenute al garante.
Le prime novità riguardano l'informativa: non solo i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, ma ora i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
Per quanto riguarda la conservazione delle immagini, è ribadito il limite massimo di 24 ore (tranne i weekend), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Diverse le regole, nuove o ribadite, per i Comuni: le amministrazioni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni al codice della strada; inoltre le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
Importante novità è il lecito utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole", per monitorare modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito.Oltre a regole specifiche per sitemi "intelligenti" e centrali di raccolta delle immagini, vengono ribaditi i vincoli per i luoghi di lavoro e inseriti di nuovi per ospedali, luoghi di cura, istituti scolastici, taxi e trasporto pubblico.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole per le telecamere e i sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.
Le novità maggiori sono un nuvo modello di informativa per i sistemi collegati con le forze di polizia e particolari approfondimenti per i Comuni e le forze dell'ordine.
Il provvedimento generale tiene conto degli interventi legislativi adottati in materia dal 2004 ad oggi (quelli che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, le norme regionali che hanno incentivato l'uso di telecamere) delle osservazioni di Comuni e del Ministero dell'interno, nonchè delle numerose richieste e segnalazioni pervenute al garante.
Le prime novità riguardano l'informativa: non solo i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, ma ora i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
Per quanto riguarda la conservazione delle immagini, è ribadito il limite massimo di 24 ore (tranne i weekend), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Diverse le regole, nuove o ribadite, per i Comuni: le amministrazioni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni al codice della strada; inoltre le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
Importante novità è il lecito utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole", per monitorare modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito.Oltre a regole specifiche per sitemi "intelligenti" e centrali di raccolta delle immagini, vengono ribaditi i vincoli per i luoghi di lavoro e inseriti di nuovi per ospedali, luoghi di cura, istituti scolastici, taxi e trasporto pubblico.
Nuove normative Videosorveglianza e privacy in condominio dal 18/06/2013
Roma - Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 220 dell'11 dicembre 2012, pubblicata in G.U. 293 del 17 dicembre 2012 che ha riformato l’artIcolo 1122-ter Codice Civile. Diventa quindi definitiva la normativa sulle delibere delle assemblee in relazione all’installazione degli impianti di videosorveglianza nei condomini.
Riportiamo una sintesi tratta dagli articoli di Paola Pontanari e Luigi Salciarini del Sole 24 Ore sulle prescrizioni dell'art. 1122-ter Codice Civile:
1. la nuova norma ha per oggetto le delibere dell'assemblea riguardanti l'installazione di impianti di “ videosorveglianza” limitandosi a indicare i relativi quorum maggioritari necessari affinché la decisione sia assunta validamente. Non sono forniti chiarimenti su quale tipologia di impianto si riferisca, salvo l'indicazione che il sistema deve consentire la visione dei luoghi condominiali;
2. la norma si occupa della “videosorveglianza delle parti comuni” non occupandosi del luogo ove l'impianto è installato. Pertanto, le prescrizioni vanno applicate perché le “parti comuni” sono oggetto di videosorveglianza, a prescindere dal punto in cui sono installati i dispositivi , che potrebbe anche essere non in comune;
3 . se necessario, si possono applicare le regole riguardanti il cosiddetto “condominio parziale”, in base alle quali, se il bene e/o l'impianto fornisca utilità solo a un gruppo di condomini, la ripartizione dei costi di esercizio e/o di conservazione deve essere effettuata all'interno dei relativi componenti, esclusi i soggetti che non ricevono la predetta utilità;
4. l'adozione della decisione risulta di competenza dei condomini, intesi come proprietari/intestatari delle porzioni di piano comprese nell'edificio, con l’esclusione implicita di altre tipologie di “abitanti”, a partire dagli eventuali conduttori/ inquilini. Tale esclusione è incomprensibile se si considerano gli aspetti relativi alla tutela della “privacy”, la quale va certamente riferita anche a coloro che stabilmente abitano l'edificio, senza esser necessariamente titolari di diritti immobiliari. Il problema era stato già esaminato dal Garante della privacy il quale, in un suo provvedimento del 13 maggio 2008 (“Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini”), evidenziava che non era chiaro «se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari... o se rilevi anche la volontà di coloro che rivestono la qualità di conduttori».
In ogni caso, a prescindere dalla validità della delibera assembleare, l’installazione del sistema di videosorveglianza deve rispettare i principi espressi dal Garante della privacy il 29 aprile 2004, secondo i quali:
· l'installazione della videosorveglianza all'interno di edifici abitativi, benché non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, D.Lgs. 196/2003);
· nel caso di ripresa video di aree private ( effettuata da singoli soggetti), al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.), l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza, per esempio antistanti l'accesso all'abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini;
· nel caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più condomini o del condominio, l'installazione dei relativi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, per esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico). In quest'ultimo caso va effettuata la necessaria valutazione di proporzionalità (cfr. art. 11, Codice privacy) in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (per esempio, sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi).
· restano ovviamente validi i precetti relativi alla “ informativa”, che va effettuata mediante l'esposizione - nei luoghi oggetto della ripresa video - di cartelli di avvertimento visibili anche di notte se le telecamere lavorano in orario notturno, e di uno specifico avviso se sono collegate alle forze dell’ordine o a istituti di vigilanza. Il limite di conservazione delle immagini è di 24 ore, fatte salve specifiche esigenze di natura giudiziaria.
Agevolazioni fiscali, la detrazione Irpef
L’installazione di un impianto di allarme a protezione della propria abitazione, ad uso privato, può usufruire di interessanti detrazioni fiscali: le agevolazioni introdotte inizialmente nel 1998, prorogate più volte nel corso degli anni successivi, sono infatti state rese definitive con il decreto legge nr. 201/2011 (art. 4).
L’agevolazione fiscale si riferisce in linea generale alle opere di ristrutturazione della propria abitazione, comprendendo nello specifico gli “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, tra cui appunto rientra l’acquisto e l’installazione di un impianto antifurto per la propria casa, oltre ad una serie di misure aggiuntive sempre orientate alla sicurezza, come ad esempio recinzioni murarie, grate alle finestre, porte blindate, ecc.
Non sono invece compresi nell’agevolazione eventuali contratti speciali effettuati con gli istituti di vigilanza.
L’importo della detrazione per questa tipologia di intervento, per gli interventi effettuati fino al 26 Giugno 2012, è pari al 36% del costo sostenuto, fino ad una spesa massima dell’intervento pari a 48.000 euro.
Il Decreto Legge nr. 83/2012, denominato “Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia ed i trasporti“, successivamente prorogato dal Decreto Legge del 4 giugno 2013, ha portato la detrazione al 50% del costo sostenuto, alzando anche il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fino a 96.000 euro. Tale maggiorazione si applica per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2013.
Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011 da contribuenti di età pari o superiore a 75 anni di età la detrazione viene ripartita in 5 anni, se invece l’età del richiedente è pari o superiore agli 80 anni la ripartizione scenderà a 3 anni.
Per tutti gli interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2012, indipendentemente dalla fascia di età, la detrazione fiscale sarà invece ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i proprietari o nudi proprietari, gli usufruttuari, i locatari o anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento, a patto che vengano intestati a lui sia i bonifici che le relative fatture di spesa.
A partire dal 13 maggio 2011 la procedura di richiesta, per chi intende usufruire delle agevolazioni, si è decisamente semplificata: non è più necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate né la data di inizio lavori né il costo della manodopera come voce separata in fattura.
Per maggiori informazioni e dettagli sulle procedure è possibile consultare l’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure la seguente guida: Ristrutturazioni Edilizie – Le agevolazioni fiscali (aggiornata a Maggio 2013).
Iva agevolata al 10%
Oltre alla detrazione irpef sopra citata è inoltre presente un’interessante agevolazione legata all’IVA, è infatti possibile richiedere all’installatore dell’impianto antifurto l’applicazione di un’aliquota iva ridotta al 10% (anziché l’aliquota ordinaria del 22%) su una parte dei “beni significativi” utilizzati per la realizzazione del sistema di allarme.
Per chiarire il calcolo, nella guida “Ristrutturazioni Edilizie – Le agevolazioni fiscali” redatta dall’Agenzia delle Entrate, è presente un esempio:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Roma - Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 220 dell'11 dicembre 2012, pubblicata in G.U. 293 del 17 dicembre 2012 che ha riformato l’artIcolo 1122-ter Codice Civile. Diventa quindi definitiva la normativa sulle delibere delle assemblee in relazione all’installazione degli impianti di videosorveglianza nei condomini.
Riportiamo una sintesi tratta dagli articoli di Paola Pontanari e Luigi Salciarini del Sole 24 Ore sulle prescrizioni dell'art. 1122-ter Codice Civile:
1. la nuova norma ha per oggetto le delibere dell'assemblea riguardanti l'installazione di impianti di “ videosorveglianza” limitandosi a indicare i relativi quorum maggioritari necessari affinché la decisione sia assunta validamente. Non sono forniti chiarimenti su quale tipologia di impianto si riferisca, salvo l'indicazione che il sistema deve consentire la visione dei luoghi condominiali;
2. la norma si occupa della “videosorveglianza delle parti comuni” non occupandosi del luogo ove l'impianto è installato. Pertanto, le prescrizioni vanno applicate perché le “parti comuni” sono oggetto di videosorveglianza, a prescindere dal punto in cui sono installati i dispositivi , che potrebbe anche essere non in comune;
3 . se necessario, si possono applicare le regole riguardanti il cosiddetto “condominio parziale”, in base alle quali, se il bene e/o l'impianto fornisca utilità solo a un gruppo di condomini, la ripartizione dei costi di esercizio e/o di conservazione deve essere effettuata all'interno dei relativi componenti, esclusi i soggetti che non ricevono la predetta utilità;
4. l'adozione della decisione risulta di competenza dei condomini, intesi come proprietari/intestatari delle porzioni di piano comprese nell'edificio, con l’esclusione implicita di altre tipologie di “abitanti”, a partire dagli eventuali conduttori/ inquilini. Tale esclusione è incomprensibile se si considerano gli aspetti relativi alla tutela della “privacy”, la quale va certamente riferita anche a coloro che stabilmente abitano l'edificio, senza esser necessariamente titolari di diritti immobiliari. Il problema era stato già esaminato dal Garante della privacy il quale, in un suo provvedimento del 13 maggio 2008 (“Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini”), evidenziava che non era chiaro «se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari... o se rilevi anche la volontà di coloro che rivestono la qualità di conduttori».
In ogni caso, a prescindere dalla validità della delibera assembleare, l’installazione del sistema di videosorveglianza deve rispettare i principi espressi dal Garante della privacy il 29 aprile 2004, secondo i quali:
· l'installazione della videosorveglianza all'interno di edifici abitativi, benché non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, D.Lgs. 196/2003);
· nel caso di ripresa video di aree private ( effettuata da singoli soggetti), al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.), l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza, per esempio antistanti l'accesso all'abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini;
· nel caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più condomini o del condominio, l'installazione dei relativi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, per esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico). In quest'ultimo caso va effettuata la necessaria valutazione di proporzionalità (cfr. art. 11, Codice privacy) in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (per esempio, sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi).
· restano ovviamente validi i precetti relativi alla “ informativa”, che va effettuata mediante l'esposizione - nei luoghi oggetto della ripresa video - di cartelli di avvertimento visibili anche di notte se le telecamere lavorano in orario notturno, e di uno specifico avviso se sono collegate alle forze dell’ordine o a istituti di vigilanza. Il limite di conservazione delle immagini è di 24 ore, fatte salve specifiche esigenze di natura giudiziaria.
Agevolazioni fiscali, la detrazione Irpef
L’installazione di un impianto di allarme a protezione della propria abitazione, ad uso privato, può usufruire di interessanti detrazioni fiscali: le agevolazioni introdotte inizialmente nel 1998, prorogate più volte nel corso degli anni successivi, sono infatti state rese definitive con il decreto legge nr. 201/2011 (art. 4).
L’agevolazione fiscale si riferisce in linea generale alle opere di ristrutturazione della propria abitazione, comprendendo nello specifico gli “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, tra cui appunto rientra l’acquisto e l’installazione di un impianto antifurto per la propria casa, oltre ad una serie di misure aggiuntive sempre orientate alla sicurezza, come ad esempio recinzioni murarie, grate alle finestre, porte blindate, ecc.
Non sono invece compresi nell’agevolazione eventuali contratti speciali effettuati con gli istituti di vigilanza.
L’importo della detrazione per questa tipologia di intervento, per gli interventi effettuati fino al 26 Giugno 2012, è pari al 36% del costo sostenuto, fino ad una spesa massima dell’intervento pari a 48.000 euro.
Il Decreto Legge nr. 83/2012, denominato “Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia ed i trasporti“, successivamente prorogato dal Decreto Legge del 4 giugno 2013, ha portato la detrazione al 50% del costo sostenuto, alzando anche il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fino a 96.000 euro. Tale maggiorazione si applica per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2013.
Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011 da contribuenti di età pari o superiore a 75 anni di età la detrazione viene ripartita in 5 anni, se invece l’età del richiedente è pari o superiore agli 80 anni la ripartizione scenderà a 3 anni.
Per tutti gli interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2012, indipendentemente dalla fascia di età, la detrazione fiscale sarà invece ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i proprietari o nudi proprietari, gli usufruttuari, i locatari o anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento, a patto che vengano intestati a lui sia i bonifici che le relative fatture di spesa.
A partire dal 13 maggio 2011 la procedura di richiesta, per chi intende usufruire delle agevolazioni, si è decisamente semplificata: non è più necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate né la data di inizio lavori né il costo della manodopera come voce separata in fattura.
Per maggiori informazioni e dettagli sulle procedure è possibile consultare l’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure la seguente guida: Ristrutturazioni Edilizie – Le agevolazioni fiscali (aggiornata a Maggio 2013).
Iva agevolata al 10%
Oltre alla detrazione irpef sopra citata è inoltre presente un’interessante agevolazione legata all’IVA, è infatti possibile richiedere all’installatore dell’impianto antifurto l’applicazione di un’aliquota iva ridotta al 10% (anziché l’aliquota ordinaria del 22%) su una parte dei “beni significativi” utilizzati per la realizzazione del sistema di allarme.
Per chiarire il calcolo, nella guida “Ristrutturazioni Edilizie – Le agevolazioni fiscali” redatta dall’Agenzia delle Entrate, è presente un esempio:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
- per prestazione lavorativa 4.000 euro;
- costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
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